Risarcimento danni da malattie professionali – avvocato Fabio Facchinetti

Spesso avviene un incidente sul lavoro, il lavoratore interessato si limita a chiedere la liquidazione del danno all’Inail, senza considerare che potrebbe ottenere un risarcimento danni da malattie professionali anche da parte dell’azienda, o meglio da parte della sua compagnia assicurativa.

Inoltre, in caso di infortuni mortali, i familiari della vittima hanno il diritto di ricevere un risarcimento dall’Inail come danno patrimoniale, ma anche dall’azienda per i danni da sofferenza morale e per gli ulteriori non liquidati dall’INAIL.

Grazie all’esperienza dello studio dell’avvocato Fabio Facchinetti possiamo portare avanti una trattativa con il datore di lavoro, per arrivare a ottenere un risarcimento danni da malattie professionali totale, spesso senza attivare una causa.

Gli infortuni di lavoro vengono pagati in parte dall’Inail e in parte dall’azienda, secondo i seguenti parametri:

  • Il giorno dell’infortunio, l’azienda deve pagare al dipendente il 100% della retribuzione;
  • Dal 2° al 4° giorno l’azienda deve pagare il 60% della retribuzione;
  • Dal 4° fino al 90°giorno il lavoratore riceve dall’Inail una indennità di inabilità temporanea pari al 60% della retribuzione
  • Dal 91° giorno fino alla completa retribuzione l’indennità pagata dall’Inail è del 75%.

Il lavoratore che subisce un’invalidità temporanea o permanente a causa di un infortunio sul lavoro è riconosciuto anche il danno biologico Inail, erogato in base ad una specifica tabella stabilita dal D.Lgs 38/2000:

  • Invalidità inferiore al 6%: nessun indennizzo ma ristoro dei danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, direttamente dal datore di lavoro;
  • Dal 6% al 15%: viene erogata la prestazione in un’unica soluzione, tenendo in considerazione la tabella sopra citata, l’età e il genere dell’interessato;
  • Dal 16% al 100%: rendita diretta in relazione al grado di invalidità. L’importo viene calcolato tenendo conto dell’effettivo danno biologico subito e delle conseguenze che ne derivano, come la capacità di produrre reddito con il lavoro.

il datore di lavoro, deve risarcire il danno differenziale, ovvero la differenza tra quanto versato dall’Inail e la somma che spetta all’interessato secondo le tabelle del danno biologico. Per il risarcimento danni da malattie professionali, affidati all’avvocato Facchinetti per risolvere la tua pratica. Visita il sito e prendi contatti!